1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS). Il DIGIS è posto alle dirette dipendenze dell'Autorità delegata, coadiuva quest'ultima ed il Presidente del
a) coordina l'intera attività informativa per la sicurezza ed assicura l'unitarietà dell'attività svolta dalle agenzie operative;
b) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dalle agenzie, dalle Forze di polizia, dalle altre amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati; redige punti di situazioni sia generali sia particolari e formula valutazioni e previsioni;
c) elabora il progetto del piano di ricerca informativa, anche sulla base delle indicazioni ricevute dalle agenzie, e propone all'approvazione del CIS tale progetto nonché la ripartizione operativa tra le agenzie degli obiettivi previsti dal piano;
d) garantisce lo scambio informativo tra le agenzie, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della Difesa (RIS Difesa), fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, nonché con altri enti e amministrazioni pubblici, anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa, nei modi stabiliti di concerto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri interessati;
e) cura ed adegua il sistema statistico e informatico degli organismi informativi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli stessi organismi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica;
f) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all'attività degli organismi informativi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità delegata;
g) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli organismi del sistema informativo;
h) vigila sulla corretta applicazione dei criteri e delle disposizioni in materia di tutela amministrativa della segretezza;
i) cura la tenuta e la gestione dell'archivio storico e dell'archivio centrale; vigila sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli altri archivi.
3. Al DIGIS è preposto un direttore esecutivo, alle dirette dipendenze dell'Autorità delegata. Il direttore esecutivo, in particolare:
a) esercita le funzioni di segretario del CIS;
b) è responsabile dell'architettura del sistema statistico e informatico;
c) propone all'Autorità delegata la nomina del vice direttore esecutivo e dei responsabili degli uffici e dei servizi, fatta eccezione per i responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9;
d) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del DIGIS non compresi tra quelli di cui al comma 4 e nomina i funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla ricerca informativa.
4. I dirigenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il direttore esecutivo e i responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono nominati con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 2.
5. Al fine di consentire l'ottimale espletamento delle competenze previste dal presente articolo, è costituito presso il DIGIS un Comitato tecnico esecutivo (CTE) presieduto dall'Autorità delegata e